STATUTO CONTRADA SOVRANA LA FLORA

Scopo, Natura e Simbolo dell’Associazione

Articolo 1) COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione denominata “CONTRADA LA FLORA”.

L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Articolo 2) SCOPO

L’Associazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e gestire, nell’ambito territoriale della Contrada, le manifestazioni della “Sagra del Carroccio” e del “Palio delle Contrade”, nonché di tramandare le tradizioni storiche e culturali della Contrada, di divulgarne l’immagine e di conservare i documenti storici, gli studi e le pubblicazioni relative, nonché di promuovere tutte le altre manifestazioni tendenti a dare lustro alla Contrada.

Articolo 3) SEDE

L’Associazione ha sede in Legnano (MI) presso il Maniero della Contrada.

Articolo 4) INSEGNE

Le insegne dell’Associazione sono quelle della Contrada e precisamente “campo rosso con banda merlata trasversale verso destra di colore blu, due fiori quadrilobati blu, uno in ciascuno dei campi contrapposti alla banda.

Articolo 5) MOTTO

L’Associazione assume il motto della Contrada: “SIA SEME LA VIRTU’, VITTORIA IL FIORE”.

Articolo 6) DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 7) PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– gli acquisti non a scopo di lucro;

– i beni patrimoniali costituiti da costumi d’epoca e relativi accessori (spade, scarpe, selle…);

– tutti gli arredi del Maniero e pertinenze varie;

Il patrimonio dell’Associazione è inalienabile.

Articolo 8) I SOCI

L’Associazione è composta da Soci Onorari e da Soci Ordinari.

Soci Onorari sono tutti coloro che hanno ricoperto la carica di Gran Priore e Capitano e questa carica è da intendersi vitalizia.

Soci Ordinari sono tutti coloro la cui specifica richiesta scritta per diventare Soci è stata approvata dal Consiglio, il quale esaminate le domande, decide sull’ammissione dei Soci che ricevono una tessera identificativa dietro corresponsione della quota associativa.

La validità temporale di appartenenza all’Associazione è annuale, intendendosi per anno il periodo che intercorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 9) QUOTE SOCIALI

Ciascun Socio sia ordinario che onorario, deve corrispondere la quota annuale di associazione fissata dal Consiglio; parimenti il Socio appartenente al Consiglio deve corrispondere le quote periodiche di appartenenza al Consiglio, fissate dal Consiglio stesso.

Articolo 10) DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

  1. a) partecipare alle Assemblee con voto deliberativo se in regola con il pagamento delle quote;
  2. b) frequentare i locali sociali nelle ore e nei limiti stabiliti dal Consiglio;
  3. c) essere eletti alle cariche sociali purché maggiorenni;
  4. d) condurre nei locali sociali, sotto la propria responsabilità, persone estranee, facoltà questa in ogni caso subordinata all’assenso del Gran Priore.

Articolo 11) CESSAZIONE DEL SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

  1. a) per decesso;
  2. b) per dimissioni;
  3. c) per mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi;
  4. d) per radiazione a seguito di condanna infamante della Magistratura dello Stato Italiano;
  5. e) per radiazione per aver commesso fatti gravi che danneggino moralmente o materialmente l’Associazione.

Il provvedimento di radiazione compete al Consiglio su istanza di almeno due Soci e deve essere notificato al Socio radiato a mezzo lettera raccomandata entro cinque giorni dalla data del provvedimento.

Contro il provvedimento di radiazione il Socio può interporre appello al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica.

Altri provvedimenti disciplinari restano comunque di pertinenza del Consiglio.

Articolo 12) REINTEGRO DEL SOCIO DECADUTO

Il Socio dimissionario o dichiarato decaduto per motivi non disonoranti può essere riammesso con le modalità di cui all’art. 8 e previo pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto all’Associazione per qualsiasi titolo.

Articolo 13) COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’

L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria si compone di tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote.

L’Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all’anno non oltre il mese di ottobre.

L’Assemblea Straordinaria deve essere invece convocata ogni qualvolta il Consiglio ne riconosca la necessità o ne faccia motivata domanda almeno un decimo dei Soci con diritto di voto.

L’Assemblea sia essa Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 14) COVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria è fatta dal Consiglio mediante affissione di manifesti murali e/o locandine da esporre nei locali sociali e nel territorio della Contrada per almeno dieci giorni consecutivi prima della data fissata per la riunione. La convocazione potrà essere altresì effettuata con invio di e-mail e/o fax nelle stesse tempistiche.

Per l’Assemblea Straordinaria, da tenersi non oltre un mese dalla richiesta, la convocazione ed il relativo ordine del giorno vanno altresì comunicati dal Consiglio a ciascun Socio mediante lettera., e-mail e/o fax almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 15) DELIBERE DELL’ASSEMBLEA

Le Assemblee sono presiedute dal Gran Priore, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Gran Priore e in caso di assenza di entrambi da altra persona designata dall’Assemblea stessa.

Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Associazione o in sua assenza altra persona designata dall’Assemblea.

Quando necessario il Gran Priore nomina tre scrutatori scelti tra i presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza di metà più uno dei votanti.

Articolo 16) DIRITTO DI VOTO

Ogni Socio in proprio o per delega ha diritto ad un voto se è iscritto nel Libro Soci da almeno due anni ed è in regola con il pagamento delle quote associative.

Il diritto di voto si esercita per iscritto a scrutinio segreto per quanto si riferisce alle elezioni delle cariche sociali, della modifica dello Statuto e dello scioglimento dell’Associazione. Nel caso in cui l’Assemblea lo approvi, il diritto di voto potrà essere esercitato anche in maniera palese.

Nelle delibere riguardanti l’approvazione del bilancio il Tesoriere non ha diritto di voto.

 

Articolo 17) RAPPRESENTANZA DEI SOCI

Ogni Socio ha diritto di farsi rappresentare in Assemblea ordinaria da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; ogni Socio può essere portatore di una sola delega e può rappresentare solo un altro Socio avente diritto al voto. Il Socio non in regola con il versamento della quota associativa non può rappresentare altri Soci in Assemblea.

Articolo 18) COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

All’Assemblea Ordinaria dei Soci compete:

  1. a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo della gestione sociale dell’esercizio precedente, nonché discutere ed approvare la relazione morale del Consiglio;
  2. b) eleggere il Consiglio, i Probiviri ed i Revisori dei Conti.

All’Assemblea Straordinaria dei Soci compete:

  1. a) approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
  2. b) discutere e decidere su atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Articolo 19) MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere specificate nell’ordine del giorno; per le modifiche dello Statuto occorre in ogni caso la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e la relativa delibera deve raccogliere il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 20) VERBALI

Di ogni Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario e su apposito libro, il relativo verbale che verrà altresì sottoscritto dal Gran Priore e dal Segretario stesso e dovrà rimanere a disposizione dei Soci per gli otto giorni successivi all’Assemblea.

Articolo 21) MODALITA’ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI

L’elezione degli organi direttivi avverrà in Assemblea Ordinaria mediante scheda appositamente predisposta e contenente il nome ed il numero dei candidati da eleggere per ciascun organo.

Tutti coloro che vogliono candidarsi al Consiglio lo possono fare purché presentino richiesta scritta alla Segreteria di Contrada entro 1 settimana dalla data delle elezioni e in regola con il pagamento della quota associativa.

Il numero delle preferenze dovrà essere al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere per ogni organo. Avvenuto lo scrutinio delle schede votate, il Presidente verificherà i voti riportati da ciascun candidato e proclamerà eletti quelli che tra essi  avranno riportato il maggior numero di voti.

Articolo 22) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio composto da un numero massimo di venti membri eletti dall’Assemblea.

Queste persone potranno essere elette dall’Assemblea esclusivamente tra gli aventi diritto di voto.

Fanno parte del Consiglio con diritto di voto anche i Soci Onorari la cui richiesta scritta presentata al Consiglio entro sette giorni successivi alla data dell’Assemblea Ordinaria, è stata accettata.

La validità deliberante del Consiglio si intende tale con la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio stesso.

I componenti il Consiglio restano in carica due anni e possono essere rieletti.

Qualora l’Assemblea dia voto di sfiducia al Consiglio, questo si intende dimissionario e si dovrà provvedere a nuove elezioni.

Articolo 23) POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO

Al Consiglio compete:

  1. a) stabilire l’ubicazione del Maniero nell’ambito del territorio della Contrada;
  2. b) attribuire le cariche di Gran Priore e Vice Gran Priore (che devono essere membri effettivi del Consiglio in carica);
  3. c) attribuire le cariche di Capitano, Priore, Segretario Generale, Tesoriere, Referendario e Addetto Stampa;
  4. d) deliberare sull’ammissione, sulla sospensione e sulla radiazione dei Soci;
  5. e) determinare le quote associative annuali sia per i Soci che per i Consiglieri;
  6. f) predisporre il programma di massima delle manifestazioni;
  7. g) provvedere al regolare svolgimento delle attività programmate avvalendosi eventualmente anche di collaboratori esterni al Consiglio;
  8. h) approvare nei tempi dovuti il bilancio della gestione finanziaria predisposto dal Tesoriere, nonché stilare la relazione morale e finanziaria da presentare all’Assemblea Ordinaria;
  9. i) convocare l’Assemblea secondo le norme contenute nel presente Statuto;
  10. j) nominare i Soci Onorari;
  11. k) deliberare su ogni altra materia non riservata all’Assemblea.

Articolo 24) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Gran Priore mediante comunicazione scritta, telefonica, e-mail o fax, da farsi al domicilio di ciascun Consigliere, almeno sette giorni prima dell’adunanza a cura del Segretario.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di comunicazione, qualora risultino presenti tutti i suoi componenti.

Articolo 25) DELIBERE DEL CONSIGLIO

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza della metà più uno dei votanti purché siano presenti almeno metà dei componenti il Consiglio stesso.

Nelle votazioni in caso di parità, prevale il gruppo con il voto del Gran Priore o di chi ne fa le veci.

Articolo 26) DIMISSIONI – RINUNCIA – DECADENZA DAL CONSIGLIO

Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare prima della scadenza il Gran Priore, questi verrà sostituito dal Vice Gran Priore; qualora venisse a mancare anche quest’ultimo, il Consiglio nel suo seno eleggerà un Gran Priore interinale.

Nel caso in cui vengano invece a mancare: il Capitano, la Castellana, lo Scudiero o la Gran Dama, sarà il Consiglio stesso a provvedere direttamente alla nomina dei sostituti.

Nel caso in cui venga invece a mancare uno dei soci eletti, si provvederà a completarsi il numero legale dei componenti il Consiglio, con i Soci che immediatamente seguono nella graduatoria dei voti dell’Assemblea. Quest’ultimo procedimento verrà adottato per tutti gli Organi Sociali.

I Soci che danno le dimissioni dal Consiglio sono comunque tenuti a pagare le quote consiliari fino al momento delle dimissioni, nel caso in cui vengano sostituiti da altro Socio o per l’intero anno sociale se invece non vi è sostituzione. Tutte le persone che dopo aver dato la propria disponibilità a far parte del Consiglio ed essere state regolarmente prescelte, decidono a priori di non fare parte del Consiglio appena eletto, non possono più ricandidarsi per i due mandati successivi.

Articolo 27) IL GRAN PRIORE

Il Gran Priore rappresenta legalmente l’Associazione della quale ha la fiducia e ne presiede il Consiglio. Ha il compito di conservare e far osservare lo statuto, nel caso di improvvise emergenze che hanno richiesto decisioni autonome, il Gran Priore è tenuto a comunicare tali decisioni al Consiglio successivo. In caso di assenza è sostituito dal Vice Gran Priore e in mancanza di questi, dai Consiglieri in ordine di anzianità. La durata della carica del Gran Priore è di due anni.

Articolo 28) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra gli aventi diritto di voto come da art. 16. Ha il compito di prendere visione dei bilanci annuali dell’Associazione, della contabilità ad essi relativa, approvandoli mediante relazione da sottoporre all’Assemblea. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno facoltà di partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. La durata della carica è di due anni.

Articolo 29) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra gli aventi diritto di voto come da art. 16. Ad esso spetta esaminare e decidere in ordine alle controversie sorte fra Associati ed Associazione o fra gli stessi Associati. La durata della carica è di due anni.

Articolo 30) IL CAPITANO DELLA CONTRADA

Il Capitano della Contrada svolge tutte le funzioni previste dal “Comitato Sagra del Carroccio” nell’ambito delle manifestazioni ufficiali e non.

Il Capitano, assistito dallo Scudiero da lui nominato, presiede al lavoro dei Contradaioli e riceve dal Consiglio mandato di agire per la vittoria della Contrada nel Palio, assumendosi a tal fine la responsabilità dell’ingaggio del fantino e del cavallo per la corsa.

Il Capitano inoltre nomina la Castellana e, in accordo con il Gran Priore, nomina la Gran Dama, le quali, in collaborazione, provvedono alla cura ed alla conservazione dei costumi per la sfilata.

La durata della carica del Capitano è di due anni.

Articolo 31) IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio, tiene i libri sociali e la corrispondenza dell’Associazione ed assolve gli altri incarichi affidatigli dal Consiglio stesso.

La durata della carica è di due anni.

Articolo 32) IL TESORIERE

Il Tesoriere effettua le riscossioni rilasciando le quietanze e provvede ai pagamenti derivanti dalla gestione della Contrada. E’ inoltre responsabile della tenuta della contabilità e della redazione dei bilanci annuali. La durata della carica è di due anni.

Articolo 33) IL REFERENDARIO

Il Referendario, consegnatario del patrimonio sociale, ne compila ed aggiorna l’inventario e ne cura la conservazione. La durata della carica è di due anni.

Articolo 34) L’ADDETTO STAMPA

L’Addetto Stampa ha il compito di mantenere rapporti con gli organi d’informazione e con le altre Associazioni o Enti operanti nell’ambito della Sagra del Carroccio. La durata della carica è di due anni.

Articolo 35) RAPPRESENTANZA ED AMMINISTRAZIONE

Il Gran Priore rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Gran Priore, il Tesoriere  e il Capitano con firma libera, possono aprire ed operare sui conti correnti bancari.

Articolo 36) IL BILANCIO

L’esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno ed il bilancio dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 20 luglio successivo. Alla fine dell’anno sociale il Tesoriere redige il bilancio consuntivo che, sottoposto all’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea, verrà presentato all’Assemblea stessa dal Consiglio unitamente alla relazione morale ed operativa della reggenza. Il bilancio dopo la sua approvazione verrà conservato agli atti della contrada.

Articolo 37) LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. L’Assemblea sarà validamente costituita se presenti almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza.

La delibera di scioglimento dovrà determinare la destinazione del patrimonio sociale che sarà comunque devoluto in opere di beneficenza.

Articolo 38) NORME NON CONTEMPLATE DALLO STATUTO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono per quanto applicabili, le norme dettate dagli usi, costumi e tradizioni della Contrada, ovvero le norme contenute nelle leggi dello stato.